← Back to list

Il diritto di difesa del terzo nella confisca di prevenzione: tra presunzioni legali e garanzie…

Premessa sistematica

Maria Puglisi · 2025-01-03 00:33 · 0 claps · 6.5 min read
#diritto #cassazione-penale #difesa #costituzione-italiana
Open on Medium ↗
Wiki topics: ⚖️ · Law & Justice

Il diritto di difesa del terzo nella confisca di prevenzione: tra presunzioni legali e garanzie fondamentali. Le Sezioni Unite chiamate a dirimere l’annoso contrasto

Premessa sistematica

Con ordinanza n. 4316 del 7 novembre 2024 (depositata il 27 novembre 2024), la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione afferente alla legittimazione e all’interesse del terzo a impugnare i presupposti della confisca di prevenzione. Tale rimessione offre l’occasione per una meditata rivisitazione dell’orientamento maggioritario, alla luce di pregnanti considerazioni sia dogmatiche che prasseologiche. L’udienza, fissata al 25 marzo, costituisce un momento di riflessione sulla razionalità intrinseca del sistema delle garanzie difensive nel procedimento di prevenzione.

L’orientamento maggioritario: criticità strutturali di una ricostruzione restrittiva

La tesi prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 17519/2024, Ingrassia; Sez. 6, n. 5094/2024, Grizzaffi) circoscrive il perimetro della legittimazione del terzo alla sola contestazione della fittizietà dell’intestazione. Tale impostazione, pur sorretta da apprezzabili esigenze di coerenza sistematica, presenta criticità non agevolmente superabili sul piano della razionalità dell’ordinamento.

1. La problematica subordinazione alla strategia difensiva del proposto

Un primo profilo di perplessità emerge dalla circostanza che il terzo viene a trovarsi in una posizione di sostanziale subalternità rispetto alle scelte processuali del proposto. L’eventuale inadeguatezza della difesa di quest’ultimo – sia essa derivante da imperizia tecnica o da scelte strategiche non condivise – si riverbera inesorabilmente sulla sfera giuridica del terzo, che pure potrebbe essere portatore di un interesse qualificato alla contestazione dei presupposti della misura.

La paradossalità di tale situazione emerge con particolare evidenza ove si consideri che il terzo, pur essendo formalmente parte del procedimento ex art. 23 d.lgs. n. 159/2011, si trova nell’impossibilità di articolare una difesa autonoma proprio sui presupposti fondanti della misura ablativa che ne pregiudica direttamente la sfera patrimoniale.

2. Il vulnus derivante dalle presunzioni ex art. 26 d.lgs. n. 159/2011

Di peculiare momento appare la posizione del terzo «qualificato» (coniuge, figli e conviventi) nei confronti opera la presunzione relativa di fittizietà dell’intestazione ex art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. L’ordinamento, da un lato, aggrava la posizione processuale di tali soggetti attraverso un meccanismo presuntivo; dall’altro, seguendo l’orientamento maggioritario, preclude loro la possibilità di contestare i presupposti stessi della misura da cui deriva l’operatività della presunzione.

Tale costruzione si appalesa difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza, poiché la presunzione di fittizietà trova il suo fondamento proprio nella pericolosità del proposto e nella conseguente illiceità dell’accumulazione patrimoniale. Negare al terzo la possibilità di contestare tali presupposti significa privarlo degli strumenti per superare una presunzione che da essi trae la propria ratio giustificatrice.

3. L’insufficienza della tutela limitata alla contestazione della fittizietà

L’argomento secondo cui il terzo potrebbe comunque ottenere tutela dimostrando l’effettività della propria titolarità si rivela, ad un’analisi approfondita, non pienamente satisfattivo. Tale dimostrazione, infatti, risulta particolarmente ardua proprio nei casi in cui opera la presunzione ex art. 26, essendo il terzo costretto a fornire una prova negativa (l’assenza di fittizietà) senza poter contestare i presupposti che fondano la presunzione stessa.

Fondamenti teoretici e aporie sistematiche della questione

La problematica della legittimazione del terzo all’impugnazione nella confisca di prevenzione trascende la mera dimensione processualistica per investire questioni di teoria generale del diritto e di filosofia giuridica di primario momento. L’interrogativo sotteso alla rimessione alle Sezioni Unite involge, infatti, la stessa concezione del rapporto tra forma e sostanza nel diritto processuale e la dialettica tra interesse sostanziale e legittimazione processuale.

1. La dimensione ontologica della legittimazione processuale

L’orientamento maggioritario, nel circoscrivere la legittimazione del terzo alla contestazione della fittizietà dell’intestazione, opera una scissione concettualmente problematica tra l’essere e l’apparire della titolarità del diritto. Tale scissione, se può trovare giustificazione sul piano della simulazione civilistica, rivela la sua intrinseca aporeticità quando trasportata nel contesto del procedimento di prevenzione, ove la stessa dicotomia realtà/apparenza diviene oggetto dell’accertamento giudiziale.

La pretesa di confinare il terzo a una difesa meramente formale della titolarità si risolve in un’inversione logica: gli si chiede di dimostrare la realtà di un diritto prescindendo dalla contestazione dei presupposti che ne fondano l’apparenza di irrealtà. Si configura così un circolo vizioso argomentativo in cui la prova della titolarità effettiva viene artificiosamente separata dalla dimostrazione dell’insussistenza delle ragioni che ne fondano la contestazione.

2. La dimensione assiologica della tutela giurisdizionale

Sul piano dei valori, l’interpretazione restrittiva si pone in tensione con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta non già un mero canone processuale, bensì un’esigenza immanente all’ordinamento, espressione del più generale principio di giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive.

L’effettività della tutela, nella sua dimensione assiologica, postula la corrispondenza biunivoca tra pregiudizio sostanziale e rimedio processuale. La tesi maggioritaria, nel precludere al terzo la contestazione dei presupposti della misura, spezza tale corrispondenza, creando uno iato tra la lesione potenziale del diritto e gli strumenti per la sua tutela.

3. L’aporia logica delle presunzioni senza difesa

Peculiare rilievo assume, sul piano logico-sistematico, la posizione del terzo «qualificato» ex art. 26 d.lgs. n. 159/2011. Si configura qui un’aporia di particolare momento: l’ordinamento costruisce una presunzione sulla base di determinati presupposti (la pericolosità del proposto, il rapporto qualificato con esso) ma, secondo la tesi restrittiva, preclude al destinatario della presunzione di contestarne i fondamenti.

Tale costruzione viola il principio logico di non contraddizione: se la presunzione trae la propria ratio giustificatrice da determinati presupposti, non può coerentemente negarsi al soggetto che ne subisce gli effetti la facoltà di contestare l’esistenza di quei medesimi presupposti. Si determina altrimenti una frattura nella concatenazione logica tra premesse ed effetti della presunzione, che ne compromette la stessa razionalità intrinseca.

4. La dimensione epistemologica dell’accertamento giudiziale

Sul piano della teoria della conoscenza giudiziale, l’esclusione del terzo dalla contestazione dei presupposti della misura determina un’ingiustificata limitazione delle fonti cognitive a disposizione del giudice. Il terzo, proprio in virtù del suo rapporto qualificato con il proposto, potrebbe infatti essere depositario di elementi conoscitivi rilevanti per l’accertamento dei presupposti della misura.

La preclusione alla deduzione di tali elementi si traduce in un ostacolo all’accertamento della verità materiale, che rappresenta il fine ultimo del processo. Si configura così una contraddizione performativa: il sistema processuale, nel momento stesso in cui mira all’accertamento della realtà sostanziale dei rapporti giuridici, preclude l’acquisizione di elementi potenzialmente decisivi per tale accertamento.

Profili di potenziale illegittimità costituzionale dell’orientamento restrittivo

L’orientamento maggioritario, nell’escludere la legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura di prevenzione, si espone a rilevanti dubbi di legittimità costituzionale, particolarmente evidenti con riferimento alla posizione dei soggetti di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

1. La violazione del diritto di difesa

L’interpretazione restrittiva si pone in potenziale contrasto con l’art. 24 Cost. sotto molteplici profili. In primis, essa determina una compressione irragionevole del diritto di difesa del terzo, al quale viene preclusa in radice la possibilità di contestare i presupposti fondanti di una misura che incide direttamente sulla sua sfera patrimoniale. Tale limitazione appare tanto più irragionevole in quanto opera proprio nei confronti di quei soggetti (coniuge, figli e conviventi) che l’ordinamento assoggetta ad un regime probatorio aggravato attraverso il meccanismo delle presunzioni relative.

2. Il vulnus al principio di eguaglianza

La questione di costituzionalità si profila anche in relazione all’art. 3 Cost. L’impossibilità per il terzo «qualificato» di contestare i presupposti della misura determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile rispetto agli altri terzi intestatari. Mentre questi ultimi possono difendersi adducendo l’assenza di collegamenti con il proposto, ai primi viene imposta una presunzione di fittizietà e, contemporaneamente, preclusa la possibilità di contestare i presupposti da cui tale presunzione trae fondamento.

3. La lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito

L’art. 42 Cost., nel garantire il diritto di proprietà, impone che le limitazioni a tale diritto siano circondate da adeguate garanzie procedimentali. La tesi restrittiva, impedendo al terzo di articolare una difesa piena avverso il provvedimento ablativo, compromette il nucleo essenziale di tali garanzie, tanto più in un contesto in cui il diritto di proprietà viene inciso sulla base di presunzioni legali.

4. L’incompatibilità con il giusto processo

L’art. 111 Cost., nel delineare i principi del giusto processo, impone la piena attuazione del contraddittorio e della parità delle armi. L’interpretazione maggioritaria, costringendo il terzo in una posizione di subalternità processuale rispetto al proposto, viola tali principi, tanto più in un procedimento, quale quello di prevenzione, già caratterizzato da un’attenuazione delle garanzie ordinarie.

La necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata

La prospettazione di tali dubbi di costituzionalità impone di verificare la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che riconosca al terzo una più ampia legittimazione ad impugnare. Tale soluzione appare preferibile rispetto alla rimessione della questione alla Corte costituzionale, in quanto:

  1. Consente di preservare la funzionalità del sistema di prevenzione
    1. Garantisce una tutela immediata ed effettiva ai terzi
    1. Si pone in linea con i principi costituzionali ed europei
    1. Evita il paradosso di una disciplina che aggrava la posizione probatoria del terzo «qualificato» privandolo contestualmente degli strumenti di difesa

La necessità di una tutela effettiva e autonoma

1. L’esigenza di un contraddittorio pieno

La complessità del fenomeno dell’intestazione fittizia, che può originare da molteplici ragioni non necessariamente illecite, impone di garantire al terzo la possibilità di articolare una difesa completa, che investa tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie ablativa. Tale esigenza risulta particolarmente pregnante considerando che il terzo potrebbe disporre di elementi cognitivi rilevanti proprio in ordine ai presupposti della misura, elementi che rimarrebbero indebitamente preclusi al vaglio giurisdizionale.

2. La prospettiva costituzionale ed europea

L’interpretazione estensiva della legittimazione del terzo appare maggiormente coerente con il diritto di difesa costituzionalmente garantito e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di matrice europea. La recente Direttiva UE 2024/1260, nel disciplinare uno statuto dettagliato per i terzi interessati, sembra orientata verso un ampliamento delle garanzie difensive.

Conclusioni

Le Sezioni Unite sono chiamate a sciogliere un nodo interpretativo che investe l’essenza stessa delle garanzie nel procedimento di prevenzione. La rivisitazione dell’orientamento maggioritario, lungi dal compromettere l’efficacia dello strumento ablativo, potrebbe condurre ad un sistema più equilibrato, in cui l’ampiezza della tutela del terzo sia commisurata all’effettiva incidenza della misura sulla sua sfera giuridica e alla peculiarità della sua posizione processuale.


메타데이터
post_id
8068c6f1c19c
slug
il-diritto-di-difesa-del-terzo-nella-confisca-di-prevenzione-tra-presunzioni-legali-e-garanzie-8068c6f1c19c
url
https://medium.com/@info_29844/il-diritto-di-difesa-del-terzo-nella-confisca-di-prevenzione-tra-presunzioni-legali-e-garanzie-8068c6f1c19c
canonical_url
https://medium.com/@info_29844/il-diritto-di-difesa-del-terzo-nella-confisca-di-prevenzione-tra-presunzioni-legali-e-garanzie-8068c6f1c19c
author_url
https://medium.com/@info_29844
status
ok
fetched_at
2026-07-13 23:49:05